UNIONI CIVILI

Ai sensi della Legge 20/05/2016, n.76 due persone maggiorenni dello stesso sesso possono dichiarare di voler costituire un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

L’unione civile comporta l’attribuzione di uno status analogo a quello che deriva dal matrimonio, con la modifica dell’art.86 c.c. e con esclusione delle disposizioni di cui alla legge 184/1983 (adozioni e affidamenti di minori).

 Come dichiarare un’unione civile

 Gli interessati devono presentare all’ufficio di stato civile di un Comune di loro scelta un’apposita dichiarazione congiunta di voler costituire un’unione civile, unitamente alle copie dei documenti di identità.

La dichiarazione può essere inoltrata agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del Comune mediante consegna a mano o per raccomandata, per fax o per via telematica.

Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica o PEC;
  2. che gli autori siano identificati dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o SPID, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione dei soggetti che effettuano la dichiarazione;
  3. che la copia della dichiarazione recante le firme autografe e le copie dei documenti di identità dei dichiaranti siano scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o PEC   

Successivamente l’ufficiale dello stato civile, nella data concordata con i richiedenti, redigerà apposito processo verbale alla presenza degli interessati, dove si darà atto della data concordata per la costituzione dell’unione, che non sarà inferiore a 15 giorni e non superiore a 180 e con la presenza di 2 testimoni

 

Disciplina dei rapporti patrimoniali

 Il regime patrimoniale dell’unione civile, in mancanza di diversa convenzione matrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. La scelta del regime di separazione dei beni può essere dichiarata al momento della costituzione dell’unione, analogamente a quanto avviene nella celebrazione del matrimonio.

 Cognome comune

 Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi.